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Accordi in Svizzera

Elementi essenziali del contratto di lavoro

Scopri i contratti di lavoro e gli accordi di lavoro in Svizzera

Svizzera agreements overview

Gli accordi di lavoro in Svizzera sono regolamentati principalmente dal Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), in particolare dagli Articoli 319 a 362. Sebbene il CO fornisca il quadro di riferimento fondamentale, gli accordi collettivi di lavoro (CBAs) e i contratti di lavoro standard (SECs) possono integrare o modificare queste disposizioni, offrendo spesso condizioni più favorevoli per i dipendenti. Comprendere queste basi legali è fondamentale per i datori di lavoro che assumono in Svizzera per garantire la conformità e stabilire termini di impiego chiari.

Un contratto di lavoro ben redatto è essenziale sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, delineando i diritti e gli obblighi di ciascuna parte. Serve come documento principale che definisce il rapporto di lavoro, coprendo aspetti che vanno dalle mansioni e dalla retribuzione alle ore di lavoro e alle condizioni di cessazione. Rispettare i requisiti legali svizzeri nella redazione di questi accordi è vitale per evitare potenziali controversie e garantire un ciclo di vita lavorativo senza problemi.

Tipi di accordi di lavoro

La legge svizzera riconosce principalmente due tipi principali di contratti di lavoro: a tempo indeterminato e a termine. La scelta tra questi tipi dipende dalla natura e dalla durata prevista del lavoro.

Tipo di Contratto Descrizione Caratteristiche Chiave
A Tempo Indeterminato Tipo standard, continua fino alla cessazione tramite preavviso o altra ragione legale. Nessuna data di fine predeterminata; richiede un periodo di preavviso per la cessazione; il tipo più comune.
A Termine Si conclude automaticamente alla data specificata o al completamento di un compito specifico. Data di fine predeterminata; nessun preavviso richiesto per la cessazione (a meno che non sia specificato); uso limitato per evitare elusione delle regole sul contratto a tempo indeterminato.

Mentre il CO regola principalmente i contratti di lavoro individuali, gli accordi collettivi di lavoro (CBAs) negoziati tra associazioni di datori di lavoro e sindacati sono comuni in molti settori. Questi CBAs spesso stabiliscono standard minimi per salari, orari di lavoro, ferie e altre condizioni, che prevalgono sui termini del contratto individuale se più favorevoli al dipendente. I contratti di lavoro standard (SECs) sono rilasciati dalle autorità cantonali o federali per professioni o settori specifici dove non esiste un CBA, stabilendo anch'essi condizioni minime.

Clausole essenziali

La legge svizzera impone che alcuni termini devono essere inclusi in un contratto di lavoro, o almeno chiaramente definiti all’interno del rapporto di lavoro. Sebbene la forma scritta non sia strettamente richiesta per tutti i contratti di lavoro (gli accordi orali sono possibili ma non raccomandati), alcuni elementi devono essere in forma scritta se concordati, come un periodo di prova che devia da quello standard o una clausola di non concorrenza. La prassi migliore prevede un accordo scritto completo che copra tutti gli aspetti chiave.

Le clausole obbligatorie e comuni includono tipicamente:

  • Parti: Nomi completi e indirizzi del datore di lavoro e del dipendente.
  • Data di inizio: La data di inizio del rapporto di lavoro.
  • Funzione/Ruolo: Una descrizione della posizione del dipendente e delle principali mansioni.
  • Retribuzione: L'importo della retribuzione, come viene calcolata (ad esempio mensile, oraria) e la frequenza di pagamento.
  • Orario di lavoro: Le ore di lavoro settimanali concordate.
  • Ferie: Il numero minimo di giorni di ferie retribuite all’anno (si applicano i minimi previsti dalla legge).
  • Contributi alla sicurezza sociale: Informazioni riguardanti le detrazioni per l’assicurazione sociale.
  • Periodo di prova: Se applicabile, la durata del periodo di prova.
  • Preavviso: I periodi di preavviso applicabili per la cessazione (possono basarsi su CO, CBA o contratto).

Altre clausole importanti spesso incluse riguardano temi come il pagamento degli straordinari, la retribuzione in caso di malattia e infortunio, la riservatezza, la proprietà intellettuale e gli accordi collettivi di lavoro applicabili o le politiche aziendali.

Periodo di prova

Il periodo di prova in Svizzera permette sia al datore di lavoro che al dipendente di valutare l’idoneità del rapporto di lavoro. Secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, il primo mese di impiego è considerato automaticamente un periodo di prova, salvo diverso accordo scritto.

Regolamenti chiave riguardanti il periodo di prova:

  • Durata standard: Un mese, salvo diverso accordo.
  • Durata massima: Può essere esteso mediante accordo scritto fino a un massimo di tre mesi.
  • Preavviso durante il periodo di prova: Durante il periodo di prova, il contratto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni, efficace in qualsiasi giorno.
  • Sospensione: Il periodo di prova è sospeso durante periodi di malattia, infortunio, servizio militare o altri servizi obbligatori.

È fondamentale che qualsiasi accordo di estensione del periodo di prova oltre un mese sia fatto per iscritto prima dell’inizio dell’impiego o durante il mese di prova standard iniziale.

Clausole di riservatezza e non concorrenza

Le clausole di riservatezza e non concorrenza sono comuni nei contratti di lavoro svizzeri, in particolare per ruoli che coinvolgono informazioni sensibili o relazioni con i clienti.

  • Clausole di riservatezza: Queste sono generalmente applicabili e richiedono che il dipendente mantenga riservate le informazioni aziendali e i segreti commerciali durante e dopo il rapporto di lavoro. La portata e la durata devono essere ragionevoli.
  • Clausole di non concorrenza (post-cessazione): Queste clausole limitano un dipendente dal lavorare per un concorrente o gestire un’attività concorrente dopo aver lasciato l’azienda. Perché una clausola di non concorrenza sia legalmente valida ed applicabile in Svizzera, deve soddisfare diversi criteri rigorosi:
    • Deve essere in forma scritta.
    • Il dipendente deve aver acquisito conoscenze sui clienti dell’azienda o sui segreti di produzione/affari.
    • L’uso di questa conoscenza deve poter causare danni significativi all’azienda.
    • La restrizione deve essere ragionevole in termini di tempo, luogo e ambito.
    • Non deve ostacolare indebitamente l’avanzamento economico del dipendente.

I tribunali svizzeri tendono a interpretare restrittivamente le clausole di non concorrenza. Una clausola troppo ampia in termini di portata, durata o area geografica può essere considerata non applicabile o il suo ambito può essere ridotto da un tribunale. La durata massima è generalmente di tre anni, ma periodi più brevi sono più facilmente rispettati.

Modifica e cessazione del contratto

La modifica di un contratto di lavoro esistente in Svizzera richiede generalmente il consenso reciproco di entrambe le parti, datore di lavoro e dipendente. Cambiamenti significativi agli aspetti essenziali (come salario, posizione o orario di lavoro) costituiscono una modifica sostanziale e non possono essere imposti unilateralmente dal datore di lavoro. Se il dipendente non accetta una modifica sostanziale proposta dal datore di lavoro, l’unica possibilità dell’azienda può essere di risolvere il contratto esistente (rispettando i periodi di preavviso) e offrire un nuovo contratto con i termini modificati. Questo è talvolta chiamato "risoluzione per cambio" (Änderungskündigung).

La cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato richiede preavviso. I periodi di preavviso statutari secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero dipendono dagli anni di servizio del dipendente:

  • Durante il periodo di prova: 7 giorni (valido in qualsiasi giorno).
  • Dopo il periodo di prova (1° anno di servizio): 1 mese (valido alla fine di un mese).
  • Dal 2° al 9° anno di servizio: 2 mesi (valido alla fine di un mese).
  • Dal 10° anno di servizio in poi: 3 mesi (valido alla fine di un mese).

Questi periodi di preavviso statutari possono essere estesi mediante accordo scritto o tramite un accordo collettivo di lavoro, ma non possono essere abbreviati da un contratto individuale a svantaggio del dipendente. La cessazione deve essere motivata; mentre la legge svizzera opera secondo il principio di libertà di cessazione, la cessazione è considerata ingiusta se basata su motivi proibiti (ad esempio discriminazione, ritorsioni, durante periodi protetti come malattia o gravidanza). I contratti a termine generalmente terminano automaticamente alla data concordata senza preavviso, a meno che non siano incluse clausole di cessazione anticipata.

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